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eutanasia...

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Stampato il: 22/12/2024

Tema:


Autore Tema: Giusy Melillo
Oggetto: eutanasia...
Inserito il: 03/02/2009 21:01:07
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EUTANASIA,
CURE PALLIATIVE ,
RIFIUTO DELL’ACCANIMENTO TERAPEUTICO”.
Sono questi temi di estrema delicatezza e di grande attualità .
Ma qual ‘è il loro significato?

di Giusy Melillo

Il termine “Eutanasia”deriva dalle parole greche “Eu” (bene) e “Tànatos” (morte) e significa letteralmente “morte buona, dolce, senza sofferenza”. Oggi indica la condotta diretta a produrre o accelerare o a non far nulla per ritardare o evitare la morte dell’assistito affetto da una malattia inguaribile, dalla sintomatologia dolorosa e grave, giunta allo stadio terminale.
Per il nostro ordinamento giuridico, in tali situazioni, il medico non è mai legittimato a ricorrere all’eutanasia e quindi a privare della vita un individuo, neppure col consenso dell’assistito: qualora ciò accadesse si avrebbe un comportamento delittuoso. Infatti, in relazione a una tale condotta si potrà parlare , a seconda dei casi, di :omicidio del consenziente( art. 579 codice penale), che è cioè posto in essere con il consenso del soggetto passivo; omicidio volontario (art. 575 c.p.); istigazione o aiuto al suicidio ( art. 580 c. p.).
Si distinguono due diverse forme di eutanasia. Una è l’eutanasia attiva o diretta, che si verifica per commissione, somministrando al paziente sostanze letali. Si tratta di un delitto gravissimo. L’altra forma è quella passiva o indiretta, che avviene per omissione o astensione, sospendendo cure essenziali per il mantenimento in vita del paziente terminale. Tale comportamento è penalmente sanzionabile, a meno che assuma il significato di rifiuto dell’accanimento terapeutico e siano attuate cure palliative a tutela della dignità della vita del morente.
Anche il codice deontologico non ammette l’eutanasia. Esso prevede che , in caso di malattia a prognosi infausta o in fase terminale, il medico deve limitarsi all’assistenza morale e a fornire al malato una terapia atta a risparmiare inutili sofferenze a tutela, per quanto possibile, della qualità della vita.

Quando si parla di “Cure palliative” si intendono quei trattamenti terapeutici atti a sollevare dal dolore il malato inguaribile e terminale e a consentirgli di conservare quanto piu’ possibile la propria autonomia, le proprie abitudini.

Il rifiuto dell’accanimento terapeutico è invece lecito per il nostro ordinamento giuridico. E’ lecito cioè interrompere l’impiego di mezzi terapeutici sproporzionati, allorché i risultati deludano le speranze riposte in essi, o comportino il rischio di riacutizzazione del dolore, o non consentano di mantenere una sufficiente qualità di vita, si’ da essere inaccettabili dall’assistito.
Nel prendere ogni decisione sospensiva del trattamento si deve tener conto del desiderio e della volontà dell’ammalato . In caso di sua incapacità,sarà utile consultare i familiari . Il paziente può autorizzare il medico a sospendere la terapia disponendo, prima della condizione terminale, una dichiarazione di volontà a riguardo o una delega ad altra persona della facoltà di esprimere il consenso . In altri casi il paziente conserva fino alla fine la capacità di prestare valido consenso o di rifiutare la prosecuzione del trattamento.

Il rifiuto di mezzi terapeutici straordinari e sproporzionati rispetto ai benefici non equivale a suicidio per l’ammalato, né ad eutanasia da parte del medico, ma a rifiuto dell’accanimento terapeutico. In tal caso il medico non deve mai interrompere le cure normali.


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