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 comunicazione e consenso in anestesia
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Giusy Melillo
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Inserito - 10/07/2009 :  19:53:30  Mostra Profilo  Visita la Homepage di Giusy Melillo  Replica con Citazione Invia un Messaggio Privato a Giusy Melillo
COMUNICAZIONE E CONSENSO IN ANESTESIA

di Giusy Melillo

Il consenso informato (dall’inglese “informed consent”) costituisce un momento determinante nella dinamica dell’attività medico chirurgica. Ad essa, infatti, la persona cosciente e capace potrà essere sottoposta solo dopo aver ricevuto dal medico idonee informazioni e sufficienti elementi di valutazione in ordine al trattamento medico, alle finalità, alle possibilità di successo, alle alternative terapeutiche, ai rischi o effetti collaterali; e successivamente sottoscritto uno degli appositi moduli presenti nei reparti ospedalieri, al fine di acconsentire (o rifiutare) al trattamento propostogli.
Pacificamente definita è la necessità del consenso, come preliminare indispensabile momento di libertà decisionale del paziente, che, munito di determinati requisiti, rende lecito sul piano giuridico l’atto medico. Esso deve essere sorretto da una conoscenza corretta e completa delle condizioni in cui in cui avviene e delle conseguenze che ne derivano: di qui l’obbligo d’informazione che il medico deve preliminarmente ottemperare verso il paziente. Ciò trae fondamento, oltre che dalla Costituzione Italiana, da ulteriori molteplici norme, quali la Convenzione di Oviedo del 1997, il Codice di Deontologia Medica del 1998, la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea del 2000.
Ad oggi, numerose pronunce giurisprudenziali hanno confermato l’importanza assoluta del consenso informato del paziente nell’ attività medico-chirurgica. Tra le principali ricordiamo la sentenza n. 669/ 1992 della Corte d’Assise d’Appello di Firenze, che ha espresso il principio del libero consenso a cui ogni regola in tema di trattamento terapeutico deve soggiacere ancor che rimessa alla valutazione della coscienza del medico, ispirata che sia alle migliori leges artis; e la sentenza n. 364/ 1997 della Corte di Cassazione, secondo la quale il sanitario deve sempre informare il paziente, non solo di tutti i benefici dell’intervento, ma anche di tutti i rischi intrinsecamente connessi. Informazione e consenso, secondo la Suprema Corte, non devono essere in un’unica soluzione se le fasi operatorie sono molteplici ed eseguite ognuna da singoli sanitari con specifica competenza ed autonoma attività. Da menzionare è anche la vicenda processuale che ha visto il dottor Volterrani imputato di omicidio preterintenzionale dal 1995, epoca del primo intervento chirurgico, al 2002 quando la Cassazione ha affermato che il medico è sempre legittimato al trattamento terapeutico necessario per la salvaguardia del paziente, anche in assenza di esplicito consenso.
La problematica del Consenso Informato è diventata sempre più attuale generando non poche difficoltà in anestesia, branca medica altamente specialistica, la cui pratica vanta origini assai remote, sebbene l’anestesia moderna si faccia risalire al 1846. Essa consente al paziente di affrontare senza accorgersene, a livello sia cosciente che non, anche il più grave stress operatorio, attraverso le tecniche dell’anestesia generale e loco regionale, ciascuna delle quali presenta le proprie peculiarità, complicanze e i propri specifici vantaggi. Come ha dimostrato un’indagine statistica dell’Istituto di Anestesiologia e Rianimazione dell’Università degli Studi di Firenze condotta su pazienti in lista per un intervento chirurgico in anestesia generale, al momento della firma del modulo di consenso all’anestesia, i più non hanno una percezione adeguata dei compiti dell’anestesista, della tecnica anestetica prescelta e delle problematiche connesse; per cui nella programmazione della vita anestesiologica bisognerebbe migliorare il tempo dedicato alla comunicazione. Dette problematiche diventano maggiormente complesse in quanto l’operato del singolo non è frutto solo della sua preparazione ed esperienza, ma anche della correlazione di svariati fattori spesso non preventivamente identificabili.
La modulistica SIAARTI (Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva) che ogni azienda ospedaliera adopera quotidianamente per i propri pazienti appare non del tutto esauriente, presentando dizioni ambigue che generano non poche confusioni, come il riferimento a “condizioni particolari” che potrebbero verificarsi in corso di trattamento e che verranno spiegate; e la previsione anche della firma superflua di un eventuale testimone. Al fine di tracciare le parti fondamentali del delicato iter informativo che sfocia nella sottoscrizione del modulo di avvenuta informazione e consenso all’anestesia, è opportuno precisare gli aspetti che seguono:
- Innanzitutto, l’onere informativo incombe sull’anestesista che eseguirà l’anestesia, una volta che il chirurgo abbia dato le indicazioni all’intervento.
- E’ necessario separare il momento informativo circa l’atto anestesiologico dal recepimento del consenso con un sufficiente lasso di tempo, in modo che il paziente possa leggere il modulo, comprendere valutare e ricevere risposte adeguate.
- Il medico anestesista deve sintonizzarsi sulla lunghezza d’onda del paziente al fine di trasmettergli un’informazione adeguata e comprensibile.
- Patologia, prognosi, programma diagnostico e terapeutico, modalità dell’intervento anestesiologico, possibili eventi avversi, indicazione dei rischi e dei benefici dell’anestesia devono costituire il contenuto dell’informazione che, tuttavia, non può risolversi solo in queste indicazioni.
- Ricorrono elementi egualmente rilevanti di cui il paziente dovrebbe preventivamente essere informato, cosa che non sempre accade nella prassi. Ad esempio, se l’anestesia sarà somministrata da un collaboratore del medico effettivo o da un professionista non ancora completo. Se vi sono carenze della struttura in cui il medico opera che potrebbero esporre il paziente stesso a rischi. Si reputa anche che egli debba essere informato delle modalità di monitoraggio delle sue condizioni cliniche in corso di anestesia o dell’assenza, nella struttura, di un Centro trasfusionale, del reparto di Rianimazione.
Alla luce di tali osservazioni, evidente è che il consenso informato non può identificarsi con la semplice firma del modulo di raccolta del consenso, ma con l’intero processo comunicativo che si sviluppa nel tempo fra medico e paziente. Sono perciò auspicabili stampati che possano favorire la migliore informazione del paziente e documentazione del consenso in anestesia, ponendosi come valido punto di partenza per il necessario colloquio che deve instaurarsi tra medico e paziente, affinché quest’ultimo sia posto nelle migliori condizioni di libertà decisionale rispetto all’intervento chirurgico propostogli e alla tecnica anestetica cui essere sottoposto.

   
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